Mediatori creditiziE' mediatore creditizio "colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).
I mediatori svolgono la loro attività senza essere legati alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. I mediatori creditizi iscritti all'albo, possono svolgere anche l'attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni (art. 17 Legge n.262/2005). Esclusioni Le norme disciplinanti la mediazione creditizia non si applicano:
- alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco generale o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del T.U.B.), alle imprese assicurative e ai promotori finanziari (art. 16, comma 8, della Legge n. 108/1996 );
- ai soggetti iscritti in ruaoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali " (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi" (ad esempio i concessionari di auto) che raccolgono, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, richieste di finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 ). Detti soggetti non sono tenuti all'iscrizione. Segue normativa di riferimento: Estratto dal Codice Civile (Libro IV°: Delle Obbligazioni)
Art. 1754 Mediatore E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Art. 1755 Provvigione Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. Art. 1756 Rimborso delle spese Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso. Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti). La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità. Art. 1758 Pluralità di mediatori Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione. Art. 1759 Responsabilità del mediatore Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti). Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione. Art. 1761 Rappresentanza del mediatore Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento. Art. 1762 Contraente non nominato Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti). Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore. Art. 1763 Fideiussione del mediatore Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti). Art. 1764 Sanzioni Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa). Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35) Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità. Art. 1765 Leggi speciali Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. (Fonte: www.fimec.org)
D.P.R. 28/7/2000, n. 287
Fonte: http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ |